Statuto del Centro Studi Pino Rauti

Centro Stud Pino Rauti

STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“CENTRO STUDI PINO RAUTI”

Articolo 1 – Costituzione e sede
E’ costituita l’Associazione Culturale “CENTRO STUDI PINO RAUTI”. L’Associazione ha sede in Roma Via Guido d’Arezzo, 10, il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. A cura del Consiglio Direttivo e per il migliore assolvimento dei propri compiti e della sua attività potranno essere istituite ovunque altre sedi e rappresentanze sia in Italia che all’estero.

Articolo 2 – Scopo sociale
L’Associazione ha il seguente scopo:
– la diffusione culturale e l’attuazione di studi politici e ricerche storiche ed ogni altra attività tesa al coinvolgimento ed alla partecipazione attiva alla vita politica e culturale dei cittadini del territorio nazionale, nel rispetto dei valori comunitari di partecipazione, solidarietà e sussidiarietà,  anche  attraverso l’edizione di periodici, libri, pubblicazioni e l’organizzazione di seminari di formazione su tutto il territorio nazionale;
– ampliare la conoscenza della cultura storica, politica, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali storici,  letterari e politici, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
– tutelare, promuovere e valorizzare patrimonio e cose di interesse artistico, politico e storico;
– tutelare, promuovere e valorizzare la cultura in genere, le arti ed i mestieri.
A tal fine potrà:
– promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, artistiche, dibattiti, convegni, stage e seminari di formazione;
– bandire concorsi, istituire  premi e borse di studio a favore di studenti , che abbiano carattere culturale e politico e che contribuiscano al recupero delle radici storiche italiane ed europee;
– creare Centri di Studio e di ricerca, nell’ambito dei quali sviluppare ed approfondire tematiche sulle quali confrontarsi anche con gli organi politici ed istituzionali.
In particolare, l’Associazione si prefigge di approfondire, conservare e trasmettere il patrimonio culturale e politico di Giuseppe Umberto Rauti (detto Pino) e di analizzarne il pensiero, attraverso la custodia e lo studio delle numerose opere intellettuali prodotte in qualità di scrittore, giornalista, politico e Parlamentare nazionale ed europeo.  L’Associazione approfondisce le tematiche politico-culturali che hanno caratterizzato la produzione intellettuale di Pino Rauti, con riferimento al quadro ideologico che ne ispirò l’azione ed all’impegno profuso nell’organizzazione partitica “Movimento Sociale Italiano”. L’Associazione istituisce una propria Biblioteca ed un proprio Archivio documentale storico e politico.
L’Associazione promuove ed organizza le  seguenti attività:
1) iniziative culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, proiezioni di film e documentari, mostre fotografiche, di pittura e scultura di valore storico e scientifico .
2) attività sociali e forme di volontariato attivo  a favore degli ambiti di fragilità e marginalità  sociale.
3) attività educazionali e di sensibilizzazione sulla tutela dei beni storici, culturali, artistici, archeologici, compreso il patrimonio archivistico e bibliotecario.
4) attività politiche di formazione, con cicli di incontri con esperti  finalizzati  all’approfondimento di tematiche di attualità e di interesse nazionale ed internazionale. Corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze sociali, economiche  e politiche.
5) attività editoriali e attività promozionali  in genere; produrre, distribuire, diffondere
materiali didattici e divulgativi, materiali audiovisivi, libri, compact-disc, stampati, periodici ed altro materiale attinente gli scopi sociali; nonché pubblicazione di riviste, giornali  e bollettini di informazione, di atti di convegni,  di seminari di studi e ricerche.
6) attività ricreative e spettacoli, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, ivi comprese Regioni, Provincie, Comuni istituzioni scolastiche nonché le Università, le Fondazioni, le Associazioni, i comitati, le società, le imprese individuali, gli  ordini professionali e le associazioni di categoria.
7) attività sociali: consulenze, convenzioni e protocolli con enti e strutture sia pubbliche che private.
8) manifestazioni a scopo benefico, azioni di charity ed iniziative di fundraising , finalizzate al sostegno di attività solidali e formative.
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni, Federazioni, Fondazioni od Enti  che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale. L’Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni e centri che perseguano finalità omogenee ed affini agli scopi dalla stessa perseguiti e sviluppa scambi culturali con altri Enti, Associazioni ed Istituzioni nazionali e internazionali aventi finalità affini.

Articolo 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata dalla data di costituzione a meno di intervenuto scioglimento.

Articolo 4 – I soci
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche, persone giuridiche ed enti che, possedendo i necessari requisiti morali, ne accettino lo statuto e si propongano di collaborare per il raggiungimento dei fini istituzionali.
I soci si distinguono in:
a) – Soci Fondatori,
b) – Soci Ordinari,
c) – Soci Sostenitori e Benemeriti.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno dato vita all’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo.
Inoltre possono essere nominati Soci Fondatori persone che abbiano acquistato essenziali ed eccezionali meriti contribuendo a sviluppare i fini e le manifestazioni dell’Associazione. Tale qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari coloro che, in possesso dei necessari requisiti culturali e morali, ne facciano richiesta in qualsiasi forma e la cui richiesta venga accettata dal Consiglio Direttivo il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà ammetterli o meno.
Sono Soci Sostenitori e Benemeriti le persone o enti che abbiano acquistato particolari meriti contribuendo concretamente a sviluppare i fini e le manifestazioni dell’Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Le dimissioni del Socio, da darsi con preavviso di almeno tre mesi, potranno essere accolte dal Consiglio Direttivo solo dopo che il Socio dimissionario abbia contribuito, per la parte di propria competenza, all’adempimento di tutti gli impegni assunti dall’Associazione prima delle dimissioni stesse e che richiedano la partecipazione del Socio dimissionario medesimo.

Articolo 5 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
il Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
Il Segretario generale
Il Tesoriere

Articolo 6 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta  da tutti i soci, senza distinzioni, in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo coadiuvato da un segretario da esso designato di volta in volta.
Il segretario può essere anche un non socio.
L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e delibera sulle seguenti materie:
discussione ed approvazione annuale della relazione economica ed amministrativa;
elezione del Consiglio Direttivo;
tutti gli altri oggetti relativi alla gestione dell’Associazione che non implichino modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e che il Consiglio Direttivo ritenga di dover sottoporre al giudizio dell’Assemblea.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta lo stesso Consiglio Direttivo o almeno 3/5 dei soci per deliberare esclusivamente sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e di quella Straordinaria è inviato a mezzo posta o posta elettronica a ciascun socio almeno otto giorni prima della data in cui è convocata l’Assemblea.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Ad ogni socio spetta un solo voto ed egli può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro qualsiasi socio, anche se membro del Consiglio Direttivo, con delega scritta.

Articolo 7 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, scelti tra i soci, e viene eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:
– nomina nel suo seno il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell’Associazione ed eventualmente un Presidente Onorario;
– nomina eventualmente il Vice-Presidente, uno o più Vice-Presidenti onorari, un Consiglio scientifico.
– nomina i soci sostenitori e benemeriti, nonché  i soci fondatori di cui al precedente articolo 4;
– delibera sulla impostazione ed approva i programmi culturali ed economici ed organizzativi dell’Associazione;
– delibera sulla partecipazione dell’Associazione ad iniziative di provenienza esterna in qualsiasi forma;
– bandisce eventuali concorsi ed istituisce premi a carattere nazionale ed internazionale;
– stabilisce le varie forme di collaborazione con i diversi organismi culturali, enti culturali e festivals nazionali ed internazionali;
– emana gli eventuali regolamenti necessari alla realizzazione delle varie iniziative prese dall’Associazione;
– valuta i requisiti degli aspiranti soci ordinari e ne accoglie o respinge le relative domande;
– determina la quota sociale annua a carico di ciascun socio ordinario;
– radia, a suo insindacabile giudizio, quei soci che con il loro comportamento screditano l’Associazione od ostacolano il raggiungimento degli scopi sociali;
– delibera su ogni oggetto inerente all’attività  ed all’organizzazione nonché alla gestione economica dell’Associazione che non sia di competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla sostituzione di quei membri del Consiglio medesimo che per qualsiasi causa venissero a cessare dalle loro funzioni:
i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, scadendo dal mandato contemporaneamente agli eletti dall’Assemblea. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; nel caso di numero pari prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

Articolo 8 – Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente il quale ha i  poteri per la gestione ordinaria della Associazione, con facoltà per tanto a titolo esemplificativo e non tassativo, di riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all’associazione da Privati, da Società, da Istituti Bancari e di Credito, da Enti Privati, da Enti Pubblici, e in particolare da qualsivoglia Amministrazione Statale, Regionale, Provinciale e Comunale, firmando e sottoscrivendo liberatorie quietanze, di aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e di trarre assegni sugli stessi, eventualmente anche allo scoperto, nei limiti comunque dei fidi o aperture di credito concessi all’Associazione.

Articolo 9 – Il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio Direttivo
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; svolge tutte le mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario, cura la tenuta dei libri contabili e la cassa, predispone il Bilancio annuale, altresì coordina l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative definite dal Consiglio direttivo dell’Associazione .
Il Tesoriere cura i pagamenti e gli incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Il rendiconto  
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 11 – Il Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) – eventuale contributo iniziale “una tantum” da parte di ciascun socio ordinario fissato dal Consiglio Direttivo;
b) – quota associativa annuale, da parte di ciascun socio, da versarsi entro il 10 febbraio di ogni anno e soggetto a modificazione da parte del Consiglio Direttivo;
c) – sovvenzioni private e pubbliche, elargizioni e donazioni, contributi straordinari dei soci;
d) – beni patrimoniali acquisiti con attività dell’Associazione da destinarsi sempre al perseguimento dei suoi fini.

Articolo 12 – Lo scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità culturali e politiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Assemblea provvederà anche a nominare un liquidatore, che potrà anche essere scelto fra i soci, stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri attribuiti al liquidatore stesso.

Articolo 13 – Le modifiche statutarie
Il Presidente resta autorizzato ad apportare al presente statuto le modificazioni eventualmente richieste dalle autorità competenti.

Articolo 14 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile.

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